sto' rompendo un po' le scatole in giro, vedendo che i portali in italia che vendono musica digitale lo fanno in formato wma e non mp3 e non forniscono documenti d'acquisto (spesso) che dimostrano l'effettivo acquisto dei brani specifici, inoltre non forniscono i nomi degli autori (TAG) per poterli inserire in un bordero' : questa è la risposta delle messaggerie digitali:
Gentile utente,
purtroppo sono costretto a dirle che in questo momento, le tracce scaricate da tutti i portali di musica digitale italiani, non possono essere trasmesso in pubblico.
Le leggi Italiane non lo permettono.
Stiamo lavorando con Siae e Scf in modo che i Dj e le trasmittenti radiofoniche possano utilizzare i nostri brani per questo intento, andando ad accontentare tutte le esigenze di lavoro e non.
Per quanto riguarda le nostre tracce audio digitali, al momento non sono contenute le info riguardanti autori ed esecutori, ma è previsto che per la nuova versione del sito vengano riportate.
La ringraziamo per averci contattato e per aver dimostrato il suo interesse nel nostro servizio e nei nostri confronti.
Cordiali saluti
Messaggerie Help
Gentile utente,
purtroppo sono costretto a dirle che in questo momento, le tracce scaricate da tutti i portali di musica digitale italiani, non possono essere trasmesso in pubblico.
Le leggi Italiane non lo permettono.
Stiamo lavorando con Siae e Scf in modo che i Dj e le trasmittenti radiofoniche possano utilizzare i nostri brani per questo intento, andando ad accontentare tutte le esigenze di lavoro e non.
Per quanto riguarda le nostre tracce audio digitali, al momento non sono contenute le info riguardanti autori ed esecutori, ma è previsto che per la nuova versione del sito vengano riportate.
La ringraziamo per averci contattato e per aver dimostrato il suo interesse nel nostro servizio e nei nostri confronti.
Cordiali saluti
Messaggerie Help
Inviato Wed 23 Feb 05 @ 3:17 pm
Quindi? CHE Palleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (scusate il termine)
A questo punto ci vuole una manifestazione o qualcosa.
Perche' siamo cosi' messi male??
Ci tocca stare indietro per colpa della burocrazia, vi rendete conto?
Assurdo!
Quindi i casi sono due: o si rischia o si portano a presso le valanghe di cd originali (e a quel punto alla faccia della comodità!)
A questo punto ci vuole una manifestazione o qualcosa.
Perche' siamo cosi' messi male??
Ci tocca stare indietro per colpa della burocrazia, vi rendete conto?
Assurdo!
Quindi i casi sono due: o si rischia o si portano a presso le valanghe di cd originali (e a quel punto alla faccia della comodità!)
Inviato Thu 24 Feb 05 @ 4:03 am
Leggete qua
Egregio Signore in relazione alla Sua e-mail del 24 c.m. La informiamo che
in base all'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore n. 633/1941,
l'attività da Lei descritta non è ammessa se non per uso personale e senza
fine di lucro, pertanto in discoteca - cioè in pubblico - si devono usare
esclusivamente supporti originali.
Con i migliori saluti.
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - SIAE
-----Messaggio originale-----
Da: M C [--@--.--]
Inviato: giovedì 24 febbraio 2005 4.51
A: --@--.--
Oggetto: Richiesta informazione
E' legale acquistare file mp3 tramite carta di credito dai siti
internet e usarli nelle serate in discoteca, mostrando come prova le
ricevute o l'elenco delle transazioni della carta di credito?
Grazie
--
Moderated by Lady Cameron
Sorry Voltron no email address is allowed from a demo user
Egregio Signore in relazione alla Sua e-mail del 24 c.m. La informiamo che
in base all'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore n. 633/1941,
l'attività da Lei descritta non è ammessa se non per uso personale e senza
fine di lucro, pertanto in discoteca - cioè in pubblico - si devono usare
esclusivamente supporti originali.
Con i migliori saluti.
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - SIAE
-----Messaggio originale-----
Da: M C [--@--.--]
Inviato: giovedì 24 febbraio 2005 4.51
A: --@--.--
Oggetto: Richiesta informazione
E' legale acquistare file mp3 tramite carta di credito dai siti
internet e usarli nelle serate in discoteca, mostrando come prova le
ricevute o l'elenco delle transazioni della carta di credito?
Grazie
--
Moderated by Lady Cameron
Sorry Voltron no email address is allowed from a demo user
Inviato Fri 25 Feb 05 @ 1:32 pm
Nota per i moderatori:
Scusate, ho dimenticato di togliere l'indirizzo email.
Scusate, ho dimenticato di togliere l'indirizzo email.
Inviato Fri 25 Feb 05 @ 1:34 pm
quella legge va cambiata, non c'è dubbio. raccogliamo le firme, per il referendum ne servono 500 mila ma per una legge di iniziativa popolare ne bastano 50mila.
Inviato Fri 25 Feb 05 @ 2:44 pm
Ora devo chiedere alla siae se é possibile almeno portare i file mp3 dei cd audio originali senza doversi portare il baule a presso. Qualora non fosse possibile neanche questo, vendo tutto oppure me ne vado a suonare all'estero.
Non vedrei più nessuna utilità nell'avere un portatile e la console, visto che ora ci sono anche cdj che leggono mp3.
Sono un po demoralizzato, speriamo bene, postero' qua la risposta della siae.
A presto
Non vedrei più nessuna utilità nell'avere un portatile e la console, visto che ora ci sono anche cdj che leggono mp3.
Sono un po demoralizzato, speriamo bene, postero' qua la risposta della siae.
A presto
Inviato Fri 25 Feb 05 @ 11:24 pm
Come avevo già scritto in un precedente post io so che un dj che usava il pc (o forse cd masterizzati con mp3 comprati legalmente) ha ricevuto una denuncia da parte della finanza (non della siae che denunce non può farne), ma è risultato colpevole perchè il reato non sussiste.
La situazione in fatto di mp3 è ancora in sospeso perchè effettivamente non esiste una vera regolamentazione, in ogni caso l'mp3 è consideratò alla pari del CD originale,spesso si fraintende il termine "copia".Appena posso chiedo meglio a questo DJ e vi aggiorno.
La situazione in fatto di mp3 è ancora in sospeso perchè effettivamente non esiste una vera regolamentazione, in ogni caso l'mp3 è consideratò alla pari del CD originale,spesso si fraintende il termine "copia".Appena posso chiedo meglio a questo DJ e vi aggiorno.
Inviato Fri 25 Feb 05 @ 11:40 pm
Sono d'accordo per la raccolta di firme.
Non conosco la prassi, come vogliamo organizzarci?
C'è almeno un avvocato in forum?
Ah, dimenticavo..... quando andremo in 'cabina elettorale' ricordiamoci di chi votare e di chi 'mandare a casa' per aver avuto la "brillantissima" idea di 'reinterpretare' affrettatamente una legge del 1941 ad "ossequio" della tradizionale e ristretta lobby discografica (inarrestabilmente in via di estinzione, per fortuna, da ben prima del fenomeno mp3) e a solo discapito di una categoria esigua e precaria come quella dei dee-jays. (Qualche migliaia, forse, sparsa per l'Italia tra professionisti, semi-pro, dilettanti e "improvvisati della porta accanto", impegnata ad intrattenere promuovendo la musica, per una manciata di euro, o a cercare di farlo, e non a piratarla)
Ah, dimenticavo, per chi non lo sapesse, ..... Messaggerie Musicali, quella che sembrerebbe 'piagnucolare' l'impossibilità a regolarizzare più ampiamente la vendita della musica on-line per "colpa" dei discografici, è anch'essa un'impresa discografica (Gruppo Sugar, classificato da Financial Times come il secondo produttore fonografico europeo dopo il gruppo Virgin)
...........;o))))))......meditate colleghi, meditate........
Non conosco la prassi, come vogliamo organizzarci?
C'è almeno un avvocato in forum?
Ah, dimenticavo..... quando andremo in 'cabina elettorale' ricordiamoci di chi votare e di chi 'mandare a casa' per aver avuto la "brillantissima" idea di 'reinterpretare' affrettatamente una legge del 1941 ad "ossequio" della tradizionale e ristretta lobby discografica (inarrestabilmente in via di estinzione, per fortuna, da ben prima del fenomeno mp3) e a solo discapito di una categoria esigua e precaria come quella dei dee-jays. (Qualche migliaia, forse, sparsa per l'Italia tra professionisti, semi-pro, dilettanti e "improvvisati della porta accanto", impegnata ad intrattenere promuovendo la musica, per una manciata di euro, o a cercare di farlo, e non a piratarla)
Ah, dimenticavo, per chi non lo sapesse, ..... Messaggerie Musicali, quella che sembrerebbe 'piagnucolare' l'impossibilità a regolarizzare più ampiamente la vendita della musica on-line per "colpa" dei discografici, è anch'essa un'impresa discografica (Gruppo Sugar, classificato da Financial Times come il secondo produttore fonografico europeo dopo il gruppo Virgin)
...........;o))))))......meditate colleghi, meditate........
Inviato Sat 26 Feb 05 @ 12:24 am
in effetti c'è sempre differenza tra denunce, multe e condanne. nel senso che non è detto che una denuncia comporti una condanna né che una multa, se ingiusta, debba essere pagata! bisogna però prepararsi ad eventuali processi, avere un ottimo avvocato (che costa!) e soprattutto sperare di beccare un giudice con mentalità moderna e democratica!!! vi pare poco? io però non dispero, conosco avvocati a iosa, miei ex amici di università o di liceo.
Inviato Sat 26 Feb 05 @ 10:22 am
prima di sparare cazzate al mondo intero leggete bene questa discussione:
http://www.disc-jockey.it/2/forums.php?m=posts&p=2207#2207
http://www.disc-jockey.it/2/forums.php?m=posts&p=2207#2207
Inviato Mon 04 Apr 05 @ 10:00 am
se c'è uno che spara cazzate sei tu, quel link non funziona :)
Inviato Mon 04 Apr 05 @ 11:00 am
Funziona funziona... leggete attentamente...
Inviato Mon 04 Apr 05 @ 11:28 am
@kundera
"Messaggio : Access denied (#930)
You're not allowed to do this.
Redirecting... "
Sinceramente non mi va di iscrivermi all'ennesimo forum per leggermi una discussione, potresti per cortesia postare un breve riassunto, o comunque le considerazioni che ritieni importanti? Così oltre che venire a dire soltanto di non "sparare cazzate al mondo intero" - bonjour finesse :) - ci aiuti anche a capire.
Ciao!! :)
"Messaggio : Access denied (#930)
You're not allowed to do this.
Redirecting... "
Sinceramente non mi va di iscrivermi all'ennesimo forum per leggermi una discussione, potresti per cortesia postare un breve riassunto, o comunque le considerazioni che ritieni importanti? Così oltre che venire a dire soltanto di non "sparare cazzate al mondo intero" - bonjour finesse :) - ci aiuti anche a capire.
Ciao!! :)
Inviato Mon 04 Apr 05 @ 3:11 pm
28/01/05
Una dovuta ed importante precisazione in materia della attuale legge 633/1941 e successive modifiche introdotte dalla legge 248/2000 riguardanti la tutela dei diritti d’autore, ed in particolar modo agli art. 171-ter ed 174-bis ultimamente spesso applicate dalle autorità giudiziarie per sanzionare penalmente ed amministrativamente illeciti riguardanti operanti nel settore dell’intrattenimento. Più comunemente conosciuti come “disk jockey”.
*Tale documento serve a chiarire una volta per tutte il perchè della puntuale e giustificata assoluzione degli imputati da parte dei giudici per i reati sopra descritti, con la conseguente restituzione del materiale sequestrato. In base all’art. 530 C.P.P. O meglio, la non citazione a giudizio da parte del PUBBLICO MINISTERO con ordinanza di archiviazione per il non sussistere fatti di rilevanza penale.
La formulazione attuale della legge sul diritto d’autore consente la copia privata di un’opera protetta a fronte del pagamento preventivo di un equo compenso calcolato in percentuale sul prezzo dei supporti di memorizzazione(cd, musicassette…ecc.).
La legge sul diritto d’autore non impone l’obbligo di possedere la copia-sorgente (anche perché, altrimenti, sarebbe automaticamente vietato usare il video-registratore), ma solo di realizzare in proprio la copia personale senza cederla a terzi. Se la norma fosse effettivamente interpretata in maniera così restrittiva come nel caso dei “dj” appunto, diventerebbero di colpo illecite condotte quotidiane che non lo sono, come l'utilizzo del videoregistratore o dei radioregistratori, innescando un sistema perverso che ravviserebbe illegalità in qualsiasi condotta di cittadini onesti.
Ne consegue che l’utente che si procura opere protette (anche) tramite un network Peer-to-Peer (file scaricati da internet) non commette illecito penale, avendo pagato a monte i diritti d’autore sul supporto di memorizzazione (cd, musicassette,hard disk …ecc) su cui andranno successivamente fissate tali opere. A differenza di chi mette a disposizione (cede a terzi) le opere senza averne diritto, che non può invocare alcuna giustificazione.
1 - Il regime giuridico della copia privata di materiale audiovisivo nella legge vigente.
L’art. 71-sexies della legge sul diritto d’autore stabilisce che:
“1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater”.
La legge, inoltre, prevede un equo compenso applicato anticipatamente sul supporto di memorizzazione (cd, musicassette….ecc) in modo che il titolare dei diritti venga retribuito anche per l’effettuazione della copia privata. Questo è stabilito all’art. 71-septies secondo cui:
“1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.”
2 Coerentemente, quindi, l’art. 171-ter (cui spetta l’individuazione delle condotte illecite) stabilisce che:
“E’ punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;” Non possono pertanto esservi ricompresse le esecuzioni musical in pubblico con regolare permesso S.I.A.E. Anche perché esse non sono: duplicazioni, riproduzioni, trasmissioni, o diffusioni di opere, ma esecuzione di opere.
- La legittimità del Peer-to-Peer (file vari scaricati da internet)
Dal momento che le norme in questione dell’art. 171 ter fanno esclusivo riferimento all’effetto del comportamento (duplicazione non a scopo personale) e non alla tecnologia utilizzata se ne deduce che è consentita la copia privata comunque effettuata purché non effettuata da terzi (art.71 sexies c. II) e nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione (art.102 quater).
Nel caso del Peer-to-Peer,(file scaricati da internet) dunque, vanno tenute ben distinte le posizioni di chi distribuisce l’opera protetta e di chi la scarica. Il primo – se non ha acquisito il relativo diritto - commette sicuramente un atto illecito. Ma il secondo non sta violando alcuna legge. L’utente che scarica l’opera, infatti, la memorizza su un supporto (cd, musicassette…ecc) per il quale ha già pagato a monte l’equo compenso per la duplicazione (art. 71-septies) e dunque ha il diritto di fruire dell’opera per uso personale.
Una posizione, questa, sostenuta anche dal Copyright Board del governo canadese in una decisione emanata lo scorso 13 dicembre 2003 nella quale si legge testualmente:
“In questo documento non è in discussione la responsabilità di chi fa upload, distribuisce o comunica musica attraverso questi sistemi. Allo stesso modo, non è in discussione la responsabilità di chi fornisce software, gestisce reti o connessioni internet. La distribuzione Peer-to-Peer sull’internet non è presa in considerazione in quanto tale dalla normativa. Su questo tema si applicano certamente le altre considerazioni in materia di copyright. In questa sede ci stiamo occupando esclusivamente delle copie finali. La normativa non si occupa della fonte del material copiato. Non è richiesto… che la copia-sorgente sia non illecita. Pertanto non è rilevante che la copia-sorgente sia un registrazione pre- detenuta, un CD regalato, o un file scaricato dalla rete.
3 – si conclude che:
L’art. 171-ter non può concretizzarsi nella mansione di un “disk jockey” che utilizza durante una serata danzante in pubblico supporti personali privi del contrassegno S.I.A.E. contenenti opere musicali da lui persona fisica “copiate” da altri supporti o file scaricati da internet (previa compilazione del programma musicale denominato “borderò” e regolare permesso S.I.A.E.)
In quanto:
- I supporti appartenenti al “dj” sono leciti, il bollino S.I.A.E. non e’ previsto per la copia personale, sia per quanto riguarda i brani copiati da supporti in possesso sia per quelli scaricati da internet, non vi e’ alcuna abusiva duplicazione. In quanto concessi e regolarizzati dagli articoli 71 sexies / 71 septies.
- L’esecuzione di tali supporti in pubblico e’ pienamente concessa in quanto “esecuzione” di opera e “non diffusione di opera” ed assolta regolarmente a priori dal “permesso S.I.A.E.” in possesso del locale, e dalla compilazione del programma musicale da parte del “dj” appositamente creato e dedicato per la ripartizione dei diritti d’autore dei brani eseguiti.(denominato: borderò).
- Le copie sono assolutamente per uso personale in quanto utilizzate dal dj personalmente con gli stessi diritti e limiti dell’opera originale.(infatti in assenza del “borderò” non sarebbe possibile utilizzare in pubblico nemmeno supporti originali contraddistinti dal bollino S.I.A.E.).
- Nel caso specifico il lucro non può pertanto essere annesso alla somma percepita dal “dj” per il suo operato, in quanto per legge lo sarebbe anche per quelle originali senza un regolare “permesso S.I.A.E.” ed la compilazione del programma musicale “borderò”. Questi ultimi due infatti autorizzano l’esecuzione in pubblico.
- Si noti inoltre che per assurdo nel caso specifico i “diritti d’autore” vengono corrisposti più volte:
- 1 - nell’acquisto del supporto su cui fissare le opere(cd, musicassette….ecc) vedi art.71-septies.
- 2 – nella loro esecuzione in pubblico abbinata ad un permesso S.I.A.E. ed alla compilazione del programma musicale (borderò) dedicato alla ripartizione dei diritti d’autore dei brani eseguiti.
- 3 – nel caso le copie siano derivate da supporti precedentemente acquistati, dalla somma corrisposta per l’acquisto di questi ultimi.
IL legislatore, infatti, con il citato decreto legislativo intendeva sanzionare diverse e più allarmanti forme di illiceità economica, generalmente riconducibili alla cosiddetta pirateria discografica,(duplicazione su larga scala, vendita abusiva.. ecc) che è cosa diversa dalla semplice trascrizione delle esecuzioni musicali da parte degli esercenti. Questi ultimi contribuiscono con il loro operato alla conoscenza da parte del pubblico di tali opere, pubblicizzandole ed invogliandone un eventuale acquisto, mettendo quindi gli autori in condizione di percepire un ulteriore guadagno oltre a quello già assicurato per l’esecuzione dell’opera da parte del “dj”medesimo.
IL “dj”nell’attuale panorama musicale è una tra le figure più importanti ed interpellate dagli addetti al settore. E cosa comune infatti che artisti – cantanti – autori, si rivolgano proprio a loro per arrangiamenti musicali, consigli, o semplicemente per pareri riguardanti l’apprezzamento più o meno da parte del pubblico di brani da loro prodotti.
L’utilizzo da parte del “dj” di supporti “masterizzati” personali, per le proprie esibizioni e quindi esecuzioni in pubblico accompagnato da regolare permesso S.I.A.E. e relativo programma musicale “borderò”compilato, non commette alcun illecito ne penale ne amministrativo. Purché tali copie non siano vendute, regalate, o in qualsivoglia modo cedute a terzi.
Una dovuta ed importante precisazione in materia della attuale legge 633/1941 e successive modifiche introdotte dalla legge 248/2000 riguardanti la tutela dei diritti d’autore, ed in particolar modo agli art. 171-ter ed 174-bis ultimamente spesso applicate dalle autorità giudiziarie per sanzionare penalmente ed amministrativamente illeciti riguardanti operanti nel settore dell’intrattenimento. Più comunemente conosciuti come “disk jockey”.
*Tale documento serve a chiarire una volta per tutte il perchè della puntuale e giustificata assoluzione degli imputati da parte dei giudici per i reati sopra descritti, con la conseguente restituzione del materiale sequestrato. In base all’art. 530 C.P.P. O meglio, la non citazione a giudizio da parte del PUBBLICO MINISTERO con ordinanza di archiviazione per il non sussistere fatti di rilevanza penale.
La formulazione attuale della legge sul diritto d’autore consente la copia privata di un’opera protetta a fronte del pagamento preventivo di un equo compenso calcolato in percentuale sul prezzo dei supporti di memorizzazione(cd, musicassette…ecc.).
La legge sul diritto d’autore non impone l’obbligo di possedere la copia-sorgente (anche perché, altrimenti, sarebbe automaticamente vietato usare il video-registratore), ma solo di realizzare in proprio la copia personale senza cederla a terzi. Se la norma fosse effettivamente interpretata in maniera così restrittiva come nel caso dei “dj” appunto, diventerebbero di colpo illecite condotte quotidiane che non lo sono, come l'utilizzo del videoregistratore o dei radioregistratori, innescando un sistema perverso che ravviserebbe illegalità in qualsiasi condotta di cittadini onesti.
Ne consegue che l’utente che si procura opere protette (anche) tramite un network Peer-to-Peer (file scaricati da internet) non commette illecito penale, avendo pagato a monte i diritti d’autore sul supporto di memorizzazione (cd, musicassette,hard disk …ecc) su cui andranno successivamente fissate tali opere. A differenza di chi mette a disposizione (cede a terzi) le opere senza averne diritto, che non può invocare alcuna giustificazione.
1 - Il regime giuridico della copia privata di materiale audiovisivo nella legge vigente.
L’art. 71-sexies della legge sul diritto d’autore stabilisce che:
“1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater”.
La legge, inoltre, prevede un equo compenso applicato anticipatamente sul supporto di memorizzazione (cd, musicassette….ecc) in modo che il titolare dei diritti venga retribuito anche per l’effettuazione della copia privata. Questo è stabilito all’art. 71-septies secondo cui:
“1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.”
2 Coerentemente, quindi, l’art. 171-ter (cui spetta l’individuazione delle condotte illecite) stabilisce che:
“E’ punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;” Non possono pertanto esservi ricompresse le esecuzioni musical in pubblico con regolare permesso S.I.A.E. Anche perché esse non sono: duplicazioni, riproduzioni, trasmissioni, o diffusioni di opere, ma esecuzione di opere.
- La legittimità del Peer-to-Peer (file vari scaricati da internet)
Dal momento che le norme in questione dell’art. 171 ter fanno esclusivo riferimento all’effetto del comportamento (duplicazione non a scopo personale) e non alla tecnologia utilizzata se ne deduce che è consentita la copia privata comunque effettuata purché non effettuata da terzi (art.71 sexies c. II) e nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione (art.102 quater).
Nel caso del Peer-to-Peer,(file scaricati da internet) dunque, vanno tenute ben distinte le posizioni di chi distribuisce l’opera protetta e di chi la scarica. Il primo – se non ha acquisito il relativo diritto - commette sicuramente un atto illecito. Ma il secondo non sta violando alcuna legge. L’utente che scarica l’opera, infatti, la memorizza su un supporto (cd, musicassette…ecc) per il quale ha già pagato a monte l’equo compenso per la duplicazione (art. 71-septies) e dunque ha il diritto di fruire dell’opera per uso personale.
Una posizione, questa, sostenuta anche dal Copyright Board del governo canadese in una decisione emanata lo scorso 13 dicembre 2003 nella quale si legge testualmente:
“In questo documento non è in discussione la responsabilità di chi fa upload, distribuisce o comunica musica attraverso questi sistemi. Allo stesso modo, non è in discussione la responsabilità di chi fornisce software, gestisce reti o connessioni internet. La distribuzione Peer-to-Peer sull’internet non è presa in considerazione in quanto tale dalla normativa. Su questo tema si applicano certamente le altre considerazioni in materia di copyright. In questa sede ci stiamo occupando esclusivamente delle copie finali. La normativa non si occupa della fonte del material copiato. Non è richiesto… che la copia-sorgente sia non illecita. Pertanto non è rilevante che la copia-sorgente sia un registrazione pre- detenuta, un CD regalato, o un file scaricato dalla rete.
3 – si conclude che:
L’art. 171-ter non può concretizzarsi nella mansione di un “disk jockey” che utilizza durante una serata danzante in pubblico supporti personali privi del contrassegno S.I.A.E. contenenti opere musicali da lui persona fisica “copiate” da altri supporti o file scaricati da internet (previa compilazione del programma musicale denominato “borderò” e regolare permesso S.I.A.E.)
In quanto:
- I supporti appartenenti al “dj” sono leciti, il bollino S.I.A.E. non e’ previsto per la copia personale, sia per quanto riguarda i brani copiati da supporti in possesso sia per quelli scaricati da internet, non vi e’ alcuna abusiva duplicazione. In quanto concessi e regolarizzati dagli articoli 71 sexies / 71 septies.
- L’esecuzione di tali supporti in pubblico e’ pienamente concessa in quanto “esecuzione” di opera e “non diffusione di opera” ed assolta regolarmente a priori dal “permesso S.I.A.E.” in possesso del locale, e dalla compilazione del programma musicale da parte del “dj” appositamente creato e dedicato per la ripartizione dei diritti d’autore dei brani eseguiti.(denominato: borderò).
- Le copie sono assolutamente per uso personale in quanto utilizzate dal dj personalmente con gli stessi diritti e limiti dell’opera originale.(infatti in assenza del “borderò” non sarebbe possibile utilizzare in pubblico nemmeno supporti originali contraddistinti dal bollino S.I.A.E.).
- Nel caso specifico il lucro non può pertanto essere annesso alla somma percepita dal “dj” per il suo operato, in quanto per legge lo sarebbe anche per quelle originali senza un regolare “permesso S.I.A.E.” ed la compilazione del programma musicale “borderò”. Questi ultimi due infatti autorizzano l’esecuzione in pubblico.
- Si noti inoltre che per assurdo nel caso specifico i “diritti d’autore” vengono corrisposti più volte:
- 1 - nell’acquisto del supporto su cui fissare le opere(cd, musicassette….ecc) vedi art.71-septies.
- 2 – nella loro esecuzione in pubblico abbinata ad un permesso S.I.A.E. ed alla compilazione del programma musicale (borderò) dedicato alla ripartizione dei diritti d’autore dei brani eseguiti.
- 3 – nel caso le copie siano derivate da supporti precedentemente acquistati, dalla somma corrisposta per l’acquisto di questi ultimi.
IL legislatore, infatti, con il citato decreto legislativo intendeva sanzionare diverse e più allarmanti forme di illiceità economica, generalmente riconducibili alla cosiddetta pirateria discografica,(duplicazione su larga scala, vendita abusiva.. ecc) che è cosa diversa dalla semplice trascrizione delle esecuzioni musicali da parte degli esercenti. Questi ultimi contribuiscono con il loro operato alla conoscenza da parte del pubblico di tali opere, pubblicizzandole ed invogliandone un eventuale acquisto, mettendo quindi gli autori in condizione di percepire un ulteriore guadagno oltre a quello già assicurato per l’esecuzione dell’opera da parte del “dj”medesimo.
IL “dj”nell’attuale panorama musicale è una tra le figure più importanti ed interpellate dagli addetti al settore. E cosa comune infatti che artisti – cantanti – autori, si rivolgano proprio a loro per arrangiamenti musicali, consigli, o semplicemente per pareri riguardanti l’apprezzamento più o meno da parte del pubblico di brani da loro prodotti.
L’utilizzo da parte del “dj” di supporti “masterizzati” personali, per le proprie esibizioni e quindi esecuzioni in pubblico accompagnato da regolare permesso S.I.A.E. e relativo programma musicale “borderò”compilato, non commette alcun illecito ne penale ne amministrativo. Purché tali copie non siano vendute, regalate, o in qualsivoglia modo cedute a terzi.
Inviato Mon 04 Apr 05 @ 6:33 pm
KUNDERA DOMANDA:
in poche parole, noi djs acquistiamo mp3 on line su siti specializzati..
masterizziamo i nostri cd con le tracce acquistate e andiamo a suonare nei locali... a fine serata compiliamo il borderò siae con gli autori che abbiamo suonato e siamo in regola quanto quello che suona con i vinili... frame correggimi se sbaglio
IL LEGALE RISPONDE:
kundera ti rispondo in breve (spero).
specifico (rileggi bene la memoria difensiva tra l'altro scritta a quattromani con uno dei piu' autorevoli avvocati in materia di diritto d'autore in milano, e dopo aver espressamente interpellato un uff. giudiziario in capo riguardante il settore pirateria audiovisiva. perdomi ma per privacy non posso farenomi.)
non vi è necessita alcuna di acquistare mp3 su siti specializzati.
l'utilizzo dei più comuni sistemi p2p non è inlecito per chi scarica,masolo per chi CONCEDE!! (UPLOAD).
QUESTO DEVE ESSERE BEN CHIARO!
proviamo a cambiare esempio....
IO NELLA PERSONA ME MEDESIMA DI FRAME POSSO REGISTRARE SU VHS UN VIDEO DI LIGABUE SU MTV?
la risposta presumo sia all'unissono : SI FRAME MA SOLO PER USO PERSONALE.....
GIUSTO!
ora... se io posseggo un bar, discopab, ecc.... e voglio riprodurre quel video registrato da me medesimo su un "supporto" (in questo caso vhs) cosa devo fare?
lo devo comprare quel video di ligabue?
devo chiamarlo il liga per chiedere il permesso di "eseguirlo" ? (bada bene dico eseguirlo non diffonderlo)
oppure devo chiamare la casa editrice del video (gia' perchè l'autore ne ha ceduto i diritti con il conseguente contratto intercorso tra autori/editori consentendo a priori e non potendone limitare oltremodo le esecuzioni dell'opera).
no amici miei.... non è cosi.
mi dispiace per le autorevoli major ma non è cosi.
è sufficente il permesso S.I.A.E. e la compilazione del borderò per versare i diritti al caro liga (o alla casa editrice? a voi l'ardua sentenza)
NON è RICHIESTA DALLA ATTUALE NORMATIVA LA COPIA SORGENTE, MA SOLO CHE LA COPIA SIA FATTA DA PERSONA FISICA, E PER USO PERSONALE.
SE LA SOPRACITATA COPIA PRIVATA LA SI VUOLE ESEGUIRE IN UN AMBIENTE PUBBLICO BISOGNA PAGARNE I DIRITTI CON STO CAVOLO DI BORTDERO'.
i diritti annessi alla tua copia li hai già versati senza saperlo sull'acquisto dei cd vergini, del tuo masterizzatore, videoregistratore, hard disk.(chissà perche le major questo non lo dicono mai..)
LA TUA COPIA HA GLI STESSI DIRITTI/LIMITI DELL'ORIGINALE!!
insomma....non criminalizziamo inutilmente la parola "SCARICARE - MASTERIZZARE" che tanto ci riempie la bocca. torniamo coi piedi perterra e fate valere i vostri diritti che sono esattamente uguali a quelli di anni orsono quando si registrava la "mitica cassettina" (anche io ero un "amico della cassettina")
non cambia niente.... il cd non ha dei fantomatici poteri criminali.
IL BOLLINO S.I.A.E. E INTENTO A REGOLARIZZARE LA VENDITA E LA DISTRIBUZIONE... NON LA ESECUZIONE CRIBBIO!! (COME DIREBBE UN ILLUSTRE..)
ragazzi ora vado a letto è tardi....comunque rimango a vostra disposizione per eventuali chiarimenti (tempo permettendo) scusate per eventuali errori di scritturama scrivo di pugno velocemente senza rilaggere.
ci tengo a dire da appassionato musicale e purtroppo non da dj, che le criminalizzazioni riguardandi il vostro lavoro sono ingiuste, e che utilizzerò ogni mezzo a mia disposisione per portareil ragazzo denunciato, ed ora da me difeso alla sentenza di soluzione nella forma piu' ampia.
in ogni modo: e mio personale parere che la professionalità e la bravura di un dj o individuo in qualsivoglia altro lavoro, non dipende dai mezzi utilizzati.. ma dalle sue capacità e dal "cuore" che utilizza per il suo operato.
in poche parole, noi djs acquistiamo mp3 on line su siti specializzati..
masterizziamo i nostri cd con le tracce acquistate e andiamo a suonare nei locali... a fine serata compiliamo il borderò siae con gli autori che abbiamo suonato e siamo in regola quanto quello che suona con i vinili... frame correggimi se sbaglio
IL LEGALE RISPONDE:
kundera ti rispondo in breve (spero).
specifico (rileggi bene la memoria difensiva tra l'altro scritta a quattromani con uno dei piu' autorevoli avvocati in materia di diritto d'autore in milano, e dopo aver espressamente interpellato un uff. giudiziario in capo riguardante il settore pirateria audiovisiva. perdomi ma per privacy non posso farenomi.)
non vi è necessita alcuna di acquistare mp3 su siti specializzati.
l'utilizzo dei più comuni sistemi p2p non è inlecito per chi scarica,masolo per chi CONCEDE!! (UPLOAD).
QUESTO DEVE ESSERE BEN CHIARO!
proviamo a cambiare esempio....
IO NELLA PERSONA ME MEDESIMA DI FRAME POSSO REGISTRARE SU VHS UN VIDEO DI LIGABUE SU MTV?
la risposta presumo sia all'unissono : SI FRAME MA SOLO PER USO PERSONALE.....
GIUSTO!
ora... se io posseggo un bar, discopab, ecc.... e voglio riprodurre quel video registrato da me medesimo su un "supporto" (in questo caso vhs) cosa devo fare?
lo devo comprare quel video di ligabue?
devo chiamarlo il liga per chiedere il permesso di "eseguirlo" ? (bada bene dico eseguirlo non diffonderlo)
oppure devo chiamare la casa editrice del video (gia' perchè l'autore ne ha ceduto i diritti con il conseguente contratto intercorso tra autori/editori consentendo a priori e non potendone limitare oltremodo le esecuzioni dell'opera).
no amici miei.... non è cosi.
mi dispiace per le autorevoli major ma non è cosi.
è sufficente il permesso S.I.A.E. e la compilazione del borderò per versare i diritti al caro liga (o alla casa editrice? a voi l'ardua sentenza)
NON è RICHIESTA DALLA ATTUALE NORMATIVA LA COPIA SORGENTE, MA SOLO CHE LA COPIA SIA FATTA DA PERSONA FISICA, E PER USO PERSONALE.
SE LA SOPRACITATA COPIA PRIVATA LA SI VUOLE ESEGUIRE IN UN AMBIENTE PUBBLICO BISOGNA PAGARNE I DIRITTI CON STO CAVOLO DI BORTDERO'.
i diritti annessi alla tua copia li hai già versati senza saperlo sull'acquisto dei cd vergini, del tuo masterizzatore, videoregistratore, hard disk.(chissà perche le major questo non lo dicono mai..)
LA TUA COPIA HA GLI STESSI DIRITTI/LIMITI DELL'ORIGINALE!!
insomma....non criminalizziamo inutilmente la parola "SCARICARE - MASTERIZZARE" che tanto ci riempie la bocca. torniamo coi piedi perterra e fate valere i vostri diritti che sono esattamente uguali a quelli di anni orsono quando si registrava la "mitica cassettina" (anche io ero un "amico della cassettina")
non cambia niente.... il cd non ha dei fantomatici poteri criminali.
IL BOLLINO S.I.A.E. E INTENTO A REGOLARIZZARE LA VENDITA E LA DISTRIBUZIONE... NON LA ESECUZIONE CRIBBIO!! (COME DIREBBE UN ILLUSTRE..)
ragazzi ora vado a letto è tardi....comunque rimango a vostra disposizione per eventuali chiarimenti (tempo permettendo) scusate per eventuali errori di scritturama scrivo di pugno velocemente senza rilaggere.
ci tengo a dire da appassionato musicale e purtroppo non da dj, che le criminalizzazioni riguardandi il vostro lavoro sono ingiuste, e che utilizzerò ogni mezzo a mia disposisione per portareil ragazzo denunciato, ed ora da me difeso alla sentenza di soluzione nella forma piu' ampia.
in ogni modo: e mio personale parere che la professionalità e la bravura di un dj o individuo in qualsivoglia altro lavoro, non dipende dai mezzi utilizzati.. ma dalle sue capacità e dal "cuore" che utilizza per il suo operato.
Inviato Mon 04 Apr 05 @ 6:38 pm
uff...ho letto tutto e ne vale la pena!
Egregio mi consenta(...),
il ragionamento fila perfettamente liscio e sono d'accordo con te su tutto e su questa roba da sempre ma x quello che ricordo il mio avvocato qdo faceva il dj con me(nn era ancora"dottore") mi disse:
"Qdo ti chiedono una cassetta durante la serata,se non conosci dagliela anonima(senza "by max deejay"),xkè anke se non la vendi e sto qua estrae il tesserino dela GdF t'inc... cn 5milioni di multa(era il 1992).
Autolavaggio:un mio amico fa andare un cd masterizzato(99/2000 credo),solito controllo della suddetta e 5milioni di multa.
Io tutto quello che hai scritto lo apprezzo,ora lo stampo e ne faxo una copia al mio avvocato(non si sa mai),anzi me ne tengo una anche con me in valigia,il+sarà riuscire a farlo capire all'ispettore SIAE,o agli agenti della GdF e/o Caramba(prima o poi passeranno) mentre inizieranno a sequestrare tutta la mia roba(spero di morire prima x vekkiaia).
E' interessante,sarebbe ora,magari!!
....ma siamo PROPIO sicuri?
lo spero veramente.
Bye
Egregio mi consenta(...),
il ragionamento fila perfettamente liscio e sono d'accordo con te su tutto e su questa roba da sempre ma x quello che ricordo il mio avvocato qdo faceva il dj con me(nn era ancora"dottore") mi disse:
"Qdo ti chiedono una cassetta durante la serata,se non conosci dagliela anonima(senza "by max deejay"),xkè anke se non la vendi e sto qua estrae il tesserino dela GdF t'inc... cn 5milioni di multa(era il 1992).
Autolavaggio:un mio amico fa andare un cd masterizzato(99/2000 credo),solito controllo della suddetta e 5milioni di multa.
Io tutto quello che hai scritto lo apprezzo,ora lo stampo e ne faxo una copia al mio avvocato(non si sa mai),anzi me ne tengo una anche con me in valigia,il+sarà riuscire a farlo capire all'ispettore SIAE,o agli agenti della GdF e/o Caramba(prima o poi passeranno) mentre inizieranno a sequestrare tutta la mia roba(spero di morire prima x vekkiaia).
E' interessante,sarebbe ora,magari!!
....ma siamo PROPIO sicuri?
lo spero veramente.
Bye
Inviato Mon 04 Apr 05 @ 8:02 pm
l'ispettore siae e la gdf non hanno alcun potere, oddio loro sequestrano e fanno verbali a destra e manca, ma poi sta al giudice decidere con codice penale alla mano se hai ragione oppure no..
dobbiamo distinguere l'esecuzione dalla distribuzione, giuridicamente c'è una bella differenza.. noi tutti quando acquistiamo un cd vergine ci paghiamo la siae, quando acquistiamo un hard disk ci paghiamo la siae, quindi è inutile che tutti questi ispettori siae vadano in giro e scatenano una caccia alle streghe... ci sono già dei precedenti con dj assolti perchè l'esecuzione non sussiste a reato..
invece se tu non ti limiti solo ad eseguire l'opera, ma ne fai commercio allora la cosa cambia e fai un reato.. il tuo amico avvocato ha ragione a dire di non vendere cassettine o cd, è REATO... invece l'esecuzione non è reato, per i motivi detti sopra.
se volete leggervi tutto il topic: www.disc-jockey.it
dobbiamo distinguere l'esecuzione dalla distribuzione, giuridicamente c'è una bella differenza.. noi tutti quando acquistiamo un cd vergine ci paghiamo la siae, quando acquistiamo un hard disk ci paghiamo la siae, quindi è inutile che tutti questi ispettori siae vadano in giro e scatenano una caccia alle streghe... ci sono già dei precedenti con dj assolti perchè l'esecuzione non sussiste a reato..
invece se tu non ti limiti solo ad eseguire l'opera, ma ne fai commercio allora la cosa cambia e fai un reato.. il tuo amico avvocato ha ragione a dire di non vendere cassettine o cd, è REATO... invece l'esecuzione non è reato, per i motivi detti sopra.
se volete leggervi tutto il topic: www.disc-jockey.it
Inviato Mon 04 Apr 05 @ 8:54 pm
alt, fermi tutti!
la legge parla di scopo di lucro: se fai il dj, ti pagano per questo e usi roba (musica s'intende!!!) "non regolare" (dico così per essere breve) ne trai profitto. non equivale a venderla ma comunque ci trai profitto (i soldi che ti pagano per le serate, ammesso che li denunci e sei in regola). ovviamente parlo di mp3 scaricati com p2p, comprandoli non dovrebbero esserci problemi, secondo me.
e comunque dipende sempre dal giudice, da come interpreta la legge, esattamente quello che ho detto qualche post fa
la legge parla di scopo di lucro: se fai il dj, ti pagano per questo e usi roba (musica s'intende!!!) "non regolare" (dico così per essere breve) ne trai profitto. non equivale a venderla ma comunque ci trai profitto (i soldi che ti pagano per le serate, ammesso che li denunci e sei in regola). ovviamente parlo di mp3 scaricati com p2p, comprandoli non dovrebbero esserci problemi, secondo me.
e comunque dipende sempre dal giudice, da come interpreta la legge, esattamente quello che ho detto qualche post fa
Inviato Mon 04 Apr 05 @ 10:59 pm
fabius il tuo discorso non sta in piedi.. ci sono dei precedenti con dj assolti..
l'esecuzione è diversa dalla disrtibuzione... lo dice la legge stessa..
l'esecuzione è diversa dalla disrtibuzione... lo dice la legge stessa..
Inviato Tue 05 Apr 05 @ 8:57 am
appunto, dipende da come si interpreta la legge. se trovi un giudice "aperto" la puoi fare franca, se trovi uno molto fiscale allor trarre profitto può significare molte cose. il fatto che ci siano precedenti nell'ordinamento giudiziario italiano ha molto significato, ma l'Italia non è gli Usa dove i precedenti fanno necessariamente giurisprudenza. cioè, la fanno ma non c'è niente di necessariamente vincolante per il giudice. chiaro, no? (Ps: non faccio l'avvocato, ma ho studiato un po' di diritto all'università)
Inviato Tue 05 Apr 05 @ 10:09 am